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	<title>Giovani per la costituzione</title>
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	<description>parlare di Costituzione nelle scuole, svolgendo lezioni frontali, laboratoriali ed aperte nelle classi delle elementari e superiori</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:08:00 +0000</pubDate>
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		<title>Estate, tempo di bilanci</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Giovani per la Costituzione è una piccola realtà associativa nata circa 5 anni fa con lo scopo di divulgare tra le nuove generazioni la conoscenza della Costituzione. Grazie all’impegno di studenti e studentesse di facoltà giuridiche è stato possibile costruire progetti semplici ed efficaci fondati sul principio del peer to peer, ovvero trasmettere saperi e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font color="#99cc00"><img border="0" align="left" width="821" src="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/06/manifestazione.gif" alt="manifestazione.gif" height="840" style="width: 223px; height: 167px" />Giovani per la Costituzione</font> è una piccola realtà associativa nata circa 5 anni fa con lo scopo di divulgare tra le nuove generazioni la conoscenza della Costituzione. Grazie all’impegno di studenti e studentesse di facoltà giuridiche è stato possibile costruire progetti semplici ed efficaci fondati sul principio del peer to peer, ovvero trasmettere saperi e conoscenze utilizzando la comunicazione tra pari. Inizialmente abbiamo lavorato nelle scuole superiori, poi negli anni ci siamo dedicati anche alle scuole di grado inferiore ed oggi, dopo cinque anni, il nostro fiore all’occhiello sono proprio i progetti con i più piccoli, con i bambini delle scuole elementari.</p>
<p align="justify">I numeri non sono tutto ma spiegano l’intensità del lavoro fatto. Solo per quest’anno scolastico abbiamo lavorato con:<br />
- 400 bambini di 4^ e 5^ elementare, per un totale di 20<br />
classi e 100 ore complessive di interventi,<br />
- più di 80 ragazzi di 2^ e 3^ media per un totale<br />
di circa 12 ore di interventi,<br />
- 435 alunni di scuola superiore per un totale di 28<br />
incontri complessivi su 20 classi circa.</p>
<p align="justify">Un numero complessivo di 915 giovani e giovanissimi che hanno partecipato a dei percorsi articolati in almeno 4 ore medie di incontri. A questo numero approssimativo andrebbero sommati anche tutti coloro che abbiamo contattato partecipando a singoli incontri, parliamo di almeno 400 studenti. Siamo entrati in contatto con poco meno di 1500 giovani cittadini. Solo a voler moltiplicare questo numero per i 5 anni di nostra esistenza, si potrebbe calcolare che abbiamo incontrato 7500 persone circa. In realtà questo calcolo è assolutamente superficiale, in quanto nei primi due anni abbiamo accettato ogni tipo di proposta che ci veniva avanzata, mentre negli ultimi tre anni abbiamo “scelto” di lavorare su progetti organici e articolati su periodi lunghi, riducendo gli interventi estemporanei.</p>
<p align="justify">Novità importante di quest’anno è l’apertura di percorsi di formazione degli insegnanti che dovranno occuparsi della nuova materia denominata “cittadinanza e Costituzione”. Inoltre abbiamo avviato anche un progetto di tutoraggio di detenuti reclusi nel il carcere di Rebibbia che frequentano la facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”. Tutto questo impegno è il frutto del nostro amore per la Costituzione. La nostra è una realtà piccola, che porta avanti progetti in gran parte fondati sul volontariato o su rimborsi spese. Non avere una struttura complessa e pesante è stata una scelta indotta dal fatto che coloro che collaborano con la nostra associazione nella vita di tutti i giorni studiano, lavorano e si preparano a diventare solidi ed onesti professionisti e lavoratori nel campo, soprattutto, della giustizia.</p>
<p align="justify">Essere piccoli però non significa non riuscire a realizzare cose grandi. I questi cinque anni abbiamo lavorato curandoci poco della “promozione” all’esterno del nostro lavoro. Oggi però, avvertiamo l’esigenza di far conoscere all’esterno il lavoro che abbiamo fatto e facciamo. Questo bisogno nasce dal fatto che tanti sono quelli che da un giorno all’altro si svegliano e scoprono che la nostra Costituzione è sotto “stress” e si proclamano gli autentici difensori della Carta, dimenticando che la Costituzione non si difende solamente alimentando allarmismi ad ogni dichiarazione più o meno ambigua di un politico di turno, la difesa passa soprattutto attraverso un solida capacità di mantenere la Costituzione e il dibattito intorno ad essa su di un piano superiore, affinché nessuno possa rivendicarla come strumento “di parte”.</p>
<p align="justify">Inoltre nel raccontare la nostra piccola storia di impegno civile vorremmo che tanti altri nostri coetanei trovassero<br />
il coraggio di impegnarsi per e nella comunità, senza temere di non essere all’altezza o di non avere mezzi sufficienti. Ogni impresa, piccola o grande che sia, si misurerà soprattutto sul grado di convinzione che i promotori riusciranno a mettere in campo. Noi siamo orgogliosi della nostra storia, siamo orgogliosi di aver lavorato in silenzio, siamo orgogliosi di avere servito onestamente, non una persona o una causa di parte, ma ciò che ci tiene tutti insieme, la <font color="#993366">Costituzione.</font></p>
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		<title>L&#8217;Italia è una Repubblica fondata sulla corruzione?</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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 La domanda può sembrare provocatoria, e in parte lo è, ma di fronte a quanto sta accadendo appare lecito domandarsi se non ci sia una tendenza nel background culturale del nostro Paese, e in particolare delle sue classi dirigenti, a considerare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">   <meta name="Title" /> <meta name="Keywords" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="ProgId" content="Word.Document" /> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 2008" /> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 2008" />  <!--[if gte mso 9]><xml>        </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>     0   false         18 pt   18 pt   0   0      false   false   false                         </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>     </xml><![endif]--></p>
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<p> <![endif]--><img src="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/04/handcuffed_to_money2.jpg" alt="handcuffed_to_money2.jpg" align="left" height="181" width="370" />La domanda può sembrare provocatoria, e in parte lo è, ma di fronte a quanto sta accadendo appare lecito domandarsi se non ci sia una tendenza nel background culturale del nostro Paese, e in particolare delle sue classi dirigenti, a considerare la corruzione come un fenomeno tutto sommato fisiologico e non patologico. Ernesto Galli Della Loggia, in un editoriale del 17 febbraio scorso, di fatto sosteneva la connaturata propensione antropologica degli italiani (causata da ragioni storiche),  quindi non solo del ceto politico, a trovare rimedi, scorciatoie, &#8220;trucchi&#8221; che molto spesso si trasformano in truffe, raggiri, raccomandazioni e corruttele. La tesi è in apparenza un po&#8217; esagerata, ma, di fronte a quanto sta accadendo, non sembra essere del tutto infondata.</p>
<p align="justify">Le vicende giudiziarie di questi giorni, dagli appalti gestiti dalla Protezione civile, passando per la truffa ai danni dello Stato che vedrebbe coinvolte due tra le principali aziende dell&#8217;ITC nostrano, rappresentano solo il punto di arrivo (o di partenza?) di una sequela di fatti giudiziari che iniziano con il crack della Cirio e di Parmalat arrivando fino all&#8217;attualità di questi giorni. Tutto questo accade nella ricorrenza del <strong>18° anniversario dall&#8217;avvento di tangentopoli</strong> e dalla celebre inchiesta &#8220;Mani Pulite&#8221; che portò alla destrutturazione del sistema politico italiano. Per tutti coloro che hanno meno di 30 anni rappresentò il battesimo con la politica italiana. Oggi c&#8217;è chi scrive che &#8220;<em>Tangentopoli non è mai finita</em>&#8221; (Grazia Mannozzi, da <em>lavoce.info</em> del 26.02.2010). Ma per capire che i sintomi del cancro odierno erano già presenti da un po&#8217; di tempo è sufficiente leggere l&#8217;introduzione di un intervento del 2006 del Professore Franco Bassanini, padre della più importante riforma della pubblica amministrazione, il quale, in un Convegno sul nascente partito democratico,  iniziava  la sua riflessione con le seguenti parole: <em>&#8221; Cominciano a vedersi i sintomi di una nuova crisi della democrazia italiana, forse più grave di quella che all&#8217;inizio degli anni novanta portò alla fine della I Repubblica. Come allora, la <strong>commistione</strong> <strong>incestuosa tra politica, finanza ed economia distorce il funzionamento delle istituzioni rappresentative, corrompe l&#8217;amministrazione, incentiva il clientelismo</strong>.&#8221; </em>Così si esprimeva 4 anni fa, analisi quantomeno profetica.</p>
<p align="justify">E&#8217; singolare che a distanza di 18 anni la situazione non sia affatto cambiata, anzi a sentire il Presidente Emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, &#8220;<em>dal 1992 ad oggi c&#8217;è stato un abbassamento della soglia etica</em>&#8221; (La Stampa, 01.03.10) tale da consegnarci una situazione che presenta condizioni di corruzione e cattiva politica ben più gravi del &#8216;92. Stessa conclusione a cui è giunto il Presidente della Commissione Antimafia, l&#8217;Onorevole Giuseppe Pisanu, secondo cui ci sono tutte le condizioni perché <strong>questa ennesima stagione di corruzioni sia peggiore di quella di Tangentopoli </strong>( Corriere della Sera, 23.02.10), e lo stesso Presidente della Camera Gianfranco Fini ha voluto chiarire che i corrotti di oggi sono dei semplici ladri in quanto non agiscono in nome e per conto del partito come accadeva nella I Repubblica, la qual cosa non è detto che dovrebbe rallegrarci. Non ci basta considerare il fatto che in quell&#8217;epoca almeno ci fosse un &#8220;sistema&#8221;, mentre oggi ci sono tanti sistemi quanti sono gli avidi di denaro (pubblico).  Questo scenario qualche interrogativo deve porlo a tutti i cittadini onesti, ai politici onesti, agli imprenditori onesti, ai pubblici amministratori onesti, ovvero: <strong>ha senso parlare e difendere la Costituzione formale quando di fatto c&#8217;è una Costituzione materiale</strong>, pensata, gestita ed organizzata da una minoranza, che soffoca lo sviluppo trasparente della vita politica, economica e sociale dell&#8217;Italia? Le prime reazioni sono state univoche: è un problema della politica e da essa devono venire le risposte. Il Governo ha promesso un pacchetto di misure anticorruzione, il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha invocato liste pulite per il suo PDL. <strong>E&#8217; lecito ridurre il tutto ad un problema della politica?</strong> Ci viene il dubbio che si rischi l&#8217;ennesima banalizzazione del problema, così come ci sembra abbastanza preoccupante che, come accadde per Tangentopoli, si aspetti l&#8217;arrivo della magistratura per aprire gli occhi su un sistema economico e politico profondamente malato. Quando arriva la magistratura vuol dire che il &#8220;malato&#8221;, in questo caso l&#8217;amministrazione della cosa pubblica, si trova ad affrontare una condizione irreversibile. Ripercorrere la strada del ruolo &#8220;moralizzatore&#8221; del potere giudiziario su quello politico, da un lato ci fa  rischiare di  tornare fra altri 18 anni a denunciare nuovo scandali e dall&#8217;altro affida ai giudici un ruolo che non possono e non devono avere, in quanto, coerentemente con quanto afferma la Costituzione, i giudici sono soggetti soltanto alla legge e fino a prova contraria le leggi vengono fatte dal Parlamento. Pensare che sia la magistratura, attraverso la sua fondamentale opera di indagine e persecuzione dei colpevoli, a rimettere a posto le cose è un tantino rischioso, sia per l&#8217;ordine giudiziario che per il più complessivo principio di separazione dei poteri.</p>
<p align="justify">Inoltre, ulteriore peculiarità del nostro Paese sul fronte della lotta ai &#8220;delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione&#8221; e ai delitti dei privati contro la PA o il suo patrimonio è che la risposta sanzionatoria prefigura uno scenario di sostanziale impunità, ovviamente non per colpa dei magistrati, ma a causa di leggi (soprattutto procedurali) che di fatto riducono al minimo la forza delle sanzioni penali. Stando ad uno studio condotto da Grazia Mannozzi e Piercamillo Davigo per i delitti di corruzione &#8220;<em>nell&#8217;87% dei procedimenti penali sono state inflitte pene fino a due anni di reclusione (area della sospendibilità condizionale); nell&#8217; 8,8% dei casi, pene tra due e tre anni (area delle misure alternative); soltanto nel 3,5% dei casi sono state irrogate pene superiori a 3 anni, eseguibili in forma detentiva</em>&#8220;. (Mannozzi, <em>Tangentopoli non è mai finita</em>, su <a href="http://www.lavoce.info/">www.lavoce.info</a>, 26.02.2010). Premesso questo, ci viene da domandarci se più che pacchetti anticorruzione, più che invocate autoriforme dei partiti, non sia il caso di seguire un percorso logico di riforme ordinarie (non costituzionali) che tenga conto di <strong>3 elementi</strong>: la <strong>rappresentatività delle istituzioni elettive</strong>, la <strong>trasparenza dei partiti politici e dei metodi di selezione del ceto politico</strong>, la possibilità di individuare <strong>metodi di sanzione alternativi a quelli giudiziari</strong> per imputare una forma di &#8220;<strong>responsabilità politica</strong>&#8221; per come si è amministrata la cosa pubblica da cui farne discendere una eventuale dichiarazione di &#8220;<strong>fallimento politico</strong>&#8220;, termine usato da Roberto Gressi sul <em>Corriere della Sera</em> del primo marzo. Per quanto riguarda la <strong>rappresentatività delle istituzioni elettive</strong>, è assolutamente prioritario rimettere le mani sull&#8217;attuale sistema di elezione dei parlamentari, diventato ormai il paradigma di tutti i mali della politica, ripristinando un sistema che riporti il rappresentante ad essere espressione diretta di una porzione territorialmente identificabile di rappresentati. Certo, però, non sappiamo quanto sia opportuno fare una crociata per reintrodurre il voto di preferenza, considerando che in alcune aree del Paese è il principale strumento di corruzione e di contiguità con le organizzazioni criminali. A parere nostro, sarebbe già un passo in avanti il ritorno al sistema elettorale precedente, il c.d. Mattarellum.</p>
<p align="justify">La questione della <strong>democraticità e della relativa trasparenza dei partiti</strong> è vecchia quanto la Costituzione repubblicana essendo da questa trattata (e sistematicamente disattesa) nell&#8217;art. 49. Attualmente in Parlamento ci sono diverse proposte di legge che puntano a riportare i partiti nell&#8217;alveo della legalità costituzionale. Ogni piccola conquista in tal senso deve puntare a ridare credibilità alla funzione costituzionalmente prevista dei partiti, e cioè quella di principale strumento di partecipazione alla vita politica del Paese. Ciò significa agire soprattutto su due questioni: la gestione del rimborso pubblico che deve essere cristallina e trasparente e la <strong>modalità di selezione e di ricambio della classe dirigente</strong>. Proprio su quest&#8217;ultimo punto il Professor Ainis ha messo giustamente in luce che <strong><em>&#8220;la corruzione galleggia sempre in un sistema chiuso, oligarchico, senza ricambio di classi dirigenti </em>(La Stampa, 20.02.10<em>)&#8221;.</em></strong> Su questo punto, se da un lato la via preferenziale dovrebbe essere la definizione da parte dei partiti stessi di <strong><u>limiti temporali inderogabili all&#8217;esercizio di un mandato rappresentativo ad ogni livello di governo, da quello nazionale a quello municipale,</u></strong> dall&#8217;altro nel corso di questi anni troppe sono state le promesse non mantenute e le deroghe concesse. Pertanto pensare ad un provvedimento legislativo che miri a <strong><u>fissare un tetto ai mandati elettorali</u></strong> dovrebbe appartenere ad un ragionamento complessivo sulla riforma della politica, così come sarebbe opportuno introdurre una <strong><u>norma generale che impedisca il cumulo di incarichi elettivi e di governo</u></strong> (anche e forse soprattutto all&#8217;interno di società pubbliche o a partecipazione pubblica, società concessionarie di concessioni pubbliche, enti pubblici economici) ad ogni livello di rappresentanza politica ed istituzionale.  La terza ed ultima questione appare certamente la più difficile da impostare e da sviluppare in termini propositivi. <strong>Come</strong> <strong>si può censurare il comportamento sbagliato di un amministratore nazionale, regionale o locale che non governa bene la cosa pubblica</strong>, precedendo il ricorso alle vie giudiziarie? Di esempi se ne potrebbero fare diversi, pensiamo alla sanità e alla responsabilità politica e contabile dei Presidenti di Regione e degli Assessori al Bilancio e alla Sanità che generano, con le loro (mancate o dolose) decisioni, pesanti disavanzi nella gestione della spesa sanitaria, pensiamo ai Sindaci che omettono di controllare lo sviluppo urbanistico del territorio lasciando che l&#8217;abusivismo diventi la regola, creando così i presupposti per i disastri idrogeologici che con cadenza sistematica si materializzano nel nostro Paese da nord a sud. Sulla scorta di questi fatti, la nostra proposta è molto semplice, ovvero, prescindendo dagli esiti delle inchieste giudiziarie, <strong><u>coloro che nell&#8217;esercizio del mandato politico abbiano cagionato danni alle casse dell&#8217;ente governato oppure abbiano messo a serio rischio diritti inalienabili dei cittadini devono essere espulsi dal sistema della rappresentanza politica</u></strong> prevedendo una specifica disciplina legislativa in materia di <strong><u>ineleggibilità</u></strong> di chi abbia governato male sulla base di tali riscontri oggettivi. Un tale provvedimento, da un lato aumenterebbe il senso di responsabilità in coloro che vanno a ricoprire incarichi pubblici elettivi, dall&#8217;altro consentirebbe al sistema della rappresentanza politica di creare un apparato di anticorpi interni al sistema stesso, in modo tale da non scaricare sulla magistratura il ruolo di &#8220;censore&#8221; della politica e dei politici, in quanto l&#8217;azione giudiziaria prevede tempi, regole e procedure ben precisi, che talvolta diventano il presupposto per non riuscire immediatamente a pulire la piazza da chi, con furbizia e ipocrisia, si nasconde dietro la formula del &#8220;sono innocente fino a sentenza definitiva&#8221;. <strong>Il giudizio politico e la responsabilità politica devono precedere e, se possibile, prescindere dalle sentenze. </strong>Certamente però, di fronte ad un rinvio a giudizio piuttosto che ad una condanna in primo grado per reati che attengono all&#8217;amministrazione pubblica o lesivi di beni fondamentali, la persona coinvolta va esclusa dalle liste elettorali, ad ogni livello di elezione, oltre che da ogni incarico di governo o di gestione della cosa pubblica. E se non sono i partiti a prevedere regole che vadano in tal senso, è necessario introdurre una norma che preveda questo tipo di esclusione dal circuito della rappresentanza politica, così come sembrerebbe nelle intenzioni del Governo in carica. A questo terzo pilastro della riforma della politica sarebbe necessario legare anche una <strong><u>complessiva disciplina legislativa volta a regolamentare e a prevenire potenziali conflitti di interessi</u></strong> che potrebbero generarsi in capo a soggetti chiamati a gestire e governare gli interessi pubblici. Purtroppo, nel corso di questi 15 anni ci si è (giustamente) concentrati sul palese e reiterato conflitto di interessi che riguarda Silvio Berlusconi (non risolvendolo), ma a forza di concentrarsi su di lui, a livelli più bassi e in maniera capillare e diffusa si sono andati via via affastellando numerosi conflitti di interessi tra incarico politico e proprietà personale o attività privata tale da aver profondamente viziato il regolare sviluppo delle dinamiche economiche di molti ambiti dell&#8217;economia nazionale. Su tutto è possibile fare l&#8217;esempio della sanità.</p>
<p align="justify"><strong>Ma è sufficiente agire sul sistema della rappresentanza politica per riportare un po&#8217; di trasparenza nel governo dell&#8217;Italia? </strong>Dalle inchieste di questi giorni emerge chiaramente che la <strong>&#8220;gelatina&#8221;</strong> cui hanno fatto riferimento i magistrati che indagano sugli appalti assegnati dalla Protezione Civile, <strong>coinvolge</strong> in primo luogo <strong>dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione</strong> e <strong>imprenditori</strong> senza scrupoli. Anche qui in premessa va detto che costoro rappresentano una porzione minoritaria dei dirigenti pubblici e degli imprenditori, a leggere, però, i numeri sulla corruzione annualmente descritti dalla Corte dei Conti, saranno pure una minoranza ma indubbiamente ben organizzata.</p>
<p align="justify">Pertanto vengono in luce due ulteriori considerazioni che si possono fare.</p>
<p align="justify">La prima riguarda la <strong>pubblica amministrazione</strong>, le modalità, le norme, i regolamenti e le procedure di gestione dell&#8217;amministrazione pubblica, con particolare riferimento all&#8217;aggiudicazione di appalti di lavori, forniture di beni e servizi, alle concessioni pubbliche, alle licenze, alle autorizzazioni e così via. <strong>Nel corso degli ultimi 20 anni si sono succedute numerose riforme della pubblica amministrazione</strong>, che hanno riguardato il procedimento amministrativo, la riallocazioni delle funzioni amministrative verso il basso, la separazione tra potere di indirizzo e controllo e la gestione concreta dell&#8217;azione della pubblica amministrazione, la responsabilità degli amministratori pubblici, insomma ad iniziare dalla legge 241 del 1990 e successive modifiche, passando per la legge 59 del 1997, attraverso la stessa riforma del titolo V della Costituzione, senza dimenticare il Codice degli Appalti del 2006, non si può certo dire che il legislatore, (volgarmente potremmo dire &#8220;la politica&#8221;), sia restato con le mani in mano. Indubbiamente <u>grazie  alla pressione delle disposizioni comunitarie in materia di trasparenza della pubblica amministrazione e all&#8217;onestà intellettuale di riformisti animati da un profondo spirito di cambiamento della macchina pubblica, il legislatore degli ultimi 20 anni è stato indotto ad adottare discipline della PA che nei suoi intenti miravano a costruire un&#8217;amministrazione comprensibile al cittadino e all&#8217;operatore economico, trasparente nella gestione delle procedure e capace di respingere l&#8217;azione negativa di potenziali corruttori.</u><strong> A leggere le cronache di questi giorni sembra proprio che questi 20 anni di riforme della pubblica amministrazioni siano passati invano.</strong> Piero Ostellino (Corriere della Sera, 22.02.10) ha  messo in luce che <em>&#8220;le vicende della protezione civile dovrebbero far riflettere classe politica e media sullo stato di salute della nostra Pubblica amministrazione&#8221;</em>. Nel suo ragionamento Ostellino si dedica soprattutto al capitolo delle privatizzazione che a suo parere, ma non solo suo, rappresentano il principale paradigma di come le riforme della pubblica amministrazione di questi 20 anni abbiano sostanzialmente prodotto risultati catastrofici e come segnatamente, <strong>sul fronte delle privatizzazioni, al monopolio pubblico si sia sostituito un monopolio privato,</strong> altrettanto grigio e propenso alla cattiva gestione del servizio attribuito. La paura però è che, come su tanti altri dossier delicati dell&#8217;Italia, si butti via il bambino con l&#8217;acqua sporca. L&#8217;aver introdotto i principi di efficacia, efficienza, economicità nella pubblica amministrazione,  la figura del responsabile del procedimento piuttosto che l&#8217;aver obbligato le amministrazioni ad adottare sempre provvedimenti espressi, l&#8217;aver inserito lo strumento dell&#8217;accesso agli atti, piuttosto che aver devoluto talune funzioni amministrative agli enti locali,  e ancora, l&#8217;aver ricondotto ad un testo unico le norme in materia di contratti pubblici, nonché, esempio ormai presente nella quotidianità di tutti gli italiani, ovvero l&#8217;aver diffuso lo strumento dell&#8217;autocertificazione, sono tutti esempi concreti che rappresentano un punto essenziale da cui ripartire, pur nella consapevolezza che questo complesso e articolato sistema di riforme non sembra essere riuscito nello scopo principale cioè quello di rendere più trasparente ed efficiente la gestione dell&#8217;amministrazione pubblica. La trasparenza nell&#8217;azione della pubblica amministrazione è un obiettivo ancora lontano da raggiungere come testimoniano i dati raccolti nel 1° Report sulla Trasparenza realizzato da Cittadinanzattiva.</p>
<p align="justify">A ciò si lega indissolubilmente il <strong>ruolo che il privato operatore economico può e deve giocare nel regolare sviluppo delle dinamiche del mercato.</strong> Siamo sicuri che l&#8217;operatore privato sia sempre e solo vittima di questo sistema? <u>Siamo certi che non ci sia una certa imprenditoria che in questo sistema sporco e corrotto ci sta bene, proprio perché non la costringe a misurarsi con la concorrenza e con le regole del mercato?</u> E ancora, in questo scenario oggettivamente deprimente per coloro che vorrebbero onestamente fare impresa, siamo certi che il sistema creditizio italiano, oggettivamente poco propenso a sostenere iniziative imprenditoriali innovative e non inserite nei &#8220;salotti&#8221; che contano, non contribuisca indirettamente ad alimentare quel clima asfittico che opprime l&#8217;economia nazionale? Domande a cui non è facile dare delle risposte. Nonostante il problema riguardi dei singoli e non la generalità, dalle organizzazioni di categoria, a parte alcuni tentativi (certamente meritevoli), non sembrano venire proposte concrete per eliminare quelle poche ma letali imprese che, attraverso la corruzione, minano alle fondamenta le regole della concorrenza e del mercato. Sarebbe sufficiente impedire <strong><u>a coloro che sono stati condannati per reati connessi ad appalti pubblici di continuare ad operare direttamente o indirettamente in questo settore dell&#8217;economia nazionale, sarebbe sufficiente che le banche chiudessero ogni linea di credito verso le imprese che si sono macchiate di reati contro la pubblica amministrazione.</u></strong> Scelte che, se assunte nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia privata delle rispettive categorie, accrescerebbero la credibilità delle stesse. Ma qualora non vi riuscissero autonomamente potrebbe essere il legislatore ad intervenire in tal senso. Infine, <em>last but not least, </em>scarseggiano informazioni chiare e dettagliate sui costi della corruzione e della cattiva gestione delle risorse pubbliche. Il prezzo che pagano i cittadini onesti è doppio, da un lato vengono privati del buon andamento e dell&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, che di per sé già ha un costo che si riversa interamente sulle casse pubbliche, dall&#8217;altro si aggiungono i costi (tutti pubblici) che derivano dalla cattiva gestione dei soldi pubblici. In sostanza alla già poco equa politica fiscale che caratterizza il nostro Paese, sbilanciata per l&#8217;87% della platea dei contribuenti sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, si va a sommare un ulteriore prelievo &#8220;nascosto&#8221; che paghiamo a causa dell&#8217;inefficiente uso delle risorse pubbliche. La lotta alla corruzione è anche, e prima di tutto, una questione di equità fiscale oltre che di rispetto della legge, dato che il prezzo della corruzione è interamente scaricato sulle tasche del contribuente onesto.</p>
<p align="justify">C&#8217;è un&#8217;ultima questione che va posta: <strong>siamo sicuri che anche il cittadino onesto, in qualche modo inconsapevolmente, si renda co-protagonista di questa situazione sporca e deviata? </strong>La distrazione, l&#8217;apatia, la mancanza di coraggio e talvolta un tacito consenso di fronte al piccolo abuso quotidiano a chi sono imputabili? <u>Siamo certi che solo &#8220;dall&#8217;alto&#8221;, ovvero dal legislatore potranno venire le soluzioni ai mali del nostro Paese, oppure anche dalla società civile, dai cittadini, possono arrivare cambiamenti prima di tutto nei comportamenti quotidiani ed in particolare nel rapporto che ogni singola persona ha con la cosa pubblica?</u> Su questo aspetto esistono strumenti e spazi che la stessa <strong>Costituzione</strong> offre e garantisce ai singoli cittadini. In primo luogo c&#8217;è quel primo comma <strong>dell&#8217;articolo 54</strong> che afferma: <em>&#8220;Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi&#8221;</em>, ma ancor più c&#8217;è uno strumento potenzialmente rivoluzionario, che prende il nome di sussidiarietà orizzontale, in forza del quale &#8220;Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono <strong>l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini</strong>, singoli e associati, per lo <strong>svolgimento di attività di interesse generale</strong>, sulla base del principio di sussidiarietà&#8221;. Siamo convinti che la soluzione non possa comunque venire dall&#8217;attuale classe dirigente,  ciò non perché si voglia fare una chiamata in correità senza distinguere tra coloro che hanno agito onestamente e coloro che hanno perseguito più l&#8217;interesse proprio che quello comune, ma piuttosto perché su tutti pesa una oggettiva mancanza di coraggio, di senso del limite e talvolta, soprattutto per coloro che hanno avuto o hanno ruoli di governo, <strong>grava pesante una sorta di culpa in vigilando</strong>, ovvero non essersi attivati per migliorare la gestione della cosa pubblica in primo luogo evitando che episodi di corruzione potessero diffondersi come tristemente ci ritroviamo oggi ad accertare.</p>
<p align="justify"><strong>Le nuove generazioni</strong>, soprattutto coloro che vivono e sentono come primario l&#8217;impegno civile e politico, hanno l&#8217;onere e l&#8217;onore di ragionare sui problemi e proporre possibili soluzioni, senza cadere nelle banalizzazioni e negli eccessi di idealismo, essendo necessaria soprattutto una grande dose di pragmatismo, sempre però da inquadrare in una profonda fedeltà alla Costituzione e ai principi fondamentali dello Stato di diritto.</p>
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		<title>Se qualcuno è più uguale degli altri</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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Il disegno di legge sul legittimo impedimento (ddl 889/C), attualmente in esame al Senato, rappresenta, nelle intenzioni della maggioranza che lo ha proposto, un&#8217;operazione temporanea in attesa dell&#8217;emanazione di una legge costituzionale. Una legge ponte, dunque, rispondente a quell&#8217;ottica miope che dovrebbe essere estranea al diritto, atta a permettere a coloro che ricoprono alcune tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><img src="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/03/renemagritte-the-son-of-man-1964.jpg" alt="renemagritte-the-son-of-man-1964.jpg" align="left" height="281" width="229" /><font color="#99cc00">Il disegno di legge sul legittimo impedimento</font> (ddl 889/C), attualmente in esame al Senato, rappresenta, nelle intenzioni della maggioranza che lo ha proposto, un&#8217;operazione temporanea in attesa dell&#8217;emanazione di una legge costituzionale. Una legge ponte, dunque, rispondente a quell&#8217;ottica miope che dovrebbe essere estranea al diritto, atta a permettere a coloro che ricoprono alcune tra le più alte cariche dello Stato di svolgere &#8220;tranquillamente&#8221; le proprie funzioni. Interesse, quest&#8217;ultimo, già alla base dei lodi Schifani ed Alfano, rispettivamente legge 20 giugno 2003 n. 140 e 23 luglio 2008 n. 123. Esso, tuttavia, non è stato ritenuto importante al punto da evitare loro l&#8217;abrogazione da parte della Corte Costituzionale nel momento in cui, esercitando la funzione giurisdizionale, ne ha vagliato la legittimità. Le conseguenze e gli effetti scaturenti dal ddl 889/C, venuto alla luce in seguito alla bocciatura dei due lodi, non possono comprendersi pienamente se non analizzando anche questi ultimi.</p>
<p align="justify"><strong>Il Lodo Schifani - </strong>Attraverso la legge n. 140 del 20 giugno 2003 il legislatore si proponeva di attuare l&#8217;articolo 68 della Costituzione relativamente alle più alte cariche dello Stato, in ambito processual-penalistico. L&#8217;art. 1 disponeva, infatti, che i processi in cui il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato o il Presidente della Corte Costituzionale, fossero imputati per reati c.d. comuni, venissero sospesi sino alla scadenza del loro mandato. Per reati comuni dovevano intendersi quelli extra funzionali, commessi, cioè, al di fuori dell&#8217;esercizio delle proprie funzioni, anche antecedentemente all&#8217;assunzione della carica. Tale norma veniva censurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24/04 per la violazione del principio di eguaglianza, del diritto alla difesa e dei principi del giusto processo. Illegittima, in primo luogo, era ritenuta la previsione di una sospensione sine die, a tempo indeterminato, dei processi ove i soggetti predetti fossero imputati. L&#8217;indeterminatezza temporale derivava dalla possibilità di prorogare la sospensione in seguito all&#8217;accettazione, alla scadenza del primo mandato, di un&#8217;altra carica tra quelle precedentemente elencate. Sospensione che, oltre ad essere anomala in quanto non tesa alla cessazione della patologia afferente il processo, rappresentava una violazione al diritto alla difesa dell&#8217;imputato. Operando automaticamente, infatti, non consentiva loro di rinunciarvi al fine di pervenire ad una conclusione breve ed in tempi certi del processo. La paralisi che essa determinava, inoltre, coinvolgeva l&#8217;intero procedimento, quindi anche la fase delle indagini preliminari, non consentendo l&#8217;ammissione di incidenti probatori o la possibilità, per la parte civile, di trasferire le proprie pretese ed istanze in ambito civile. Limitazioni, quelle appena descritte, integranti la violazione dei principi propri del giusto processo così come definiti nell&#8217;art. 111 della Cost. Nel Lodo Schifani, inoltre, si prevedeva che situazioni diverse ricevessero un uguale trattamento finendo per alterare, in alcuni casi, l&#8217;assetto costituzionale. La Costituzione italiana, infatti, considera il Presidente del Consiglio pari agli altri Ministri, un primus inter pares, anche perché entrambi, nel caso in cui commettano dei reati funzionali, devono sottoporsi alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione di una delle Camere, ai sensi dell&#8217;art. 96. La legge 123/40, al contrario, con riferimento alla commissione di reati comuni, disponeva che il solo Premier potesse giovarsi della sospensione automatica senza dover ricevere, peraltro, alcuna autorizzazione  da parte di altri organi. Il lodo poneva in una posizione differenziata anche i Presidenti delle due Camere rispetto al resto dei Parlamentari, cui la loro posizione è equiparata sempre dalla Carta Costituzionale. L&#8217;inclusione della figura del Presidente della Corte Costituzionale tra le più alte cariche dello Stato, inoltre, è stata considerata irragionevole poiché questi godeva già di un regime immunitario di stampo simile a quello previsto dall&#8217;art. 68, stabilito tramite una legge costituzionale, cui una legge ordinaria certamente non avrebbe potuto derogare.</p>
<p align="justify"><strong>Il Lodo Alfano - </strong>Nell&#8217;intento di correggere gli errori della legge 140/03 e nel cercare nuovamente di garantire alle più alte cariche dello Stato il tranquillo esercizio delle proprie funzioni, il legislatore ha dato vita nel 2008 al c.d. lodo Alfano. La legge 123/08, composta da un solo articolo, ha seguito pienamente, ma senza svilupparne tutte le possibili implicazioni e conseguenze, i dettami della Corte Costituzionale elaborati in occasione dell&#8217;abrogazione del Lodo Schifani. Le quattro più alte cariche dello Stato, decurtate della figura del residente della Corte Costituzionale per via delle critiche che la sua inclusione aveva generato, potevano beneficiare della sospensione dei procedimenti penali che li vedevano imputati per reati comuni commessi anche precedentemente all&#8217;assunzione della carica. L&#8217;imputato, tuttavia, poteva rinunciarvi a tutela del proprio diritto alla difesa. Tale sospensione, inoltre, coincideva con la durata del mandato e poteva essere prorogata solo nel caso in cui un soggetto venisse a ricoprire un&#8217;altra carica tra quelle in precedenza elencate, prima della scadenza del primo mandato. Alla parte civile era data la possibilità di trasferire la propria pretesa dalla sede penale, evitando, in tal modo, che i principi propri del giusto processo potessero essere lesi. Nonostante le novità anzidette, permaneva la violazione dell&#8217;art. 3 Cost. e, conseguentemente, quella dell&#8217;art. 138, in quanto il Presidente del Consiglio beneficiava sempre di un trattamento più favorevole rispetto ai Ministri, così come i Presidenti delle Camere  nei confronti degli altri Parlamentari. Se nella sentenza 24/04 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale del lodo Schifani per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo assorbite le restanti questioni, nella sentenza 262/09 ha approfondito le problematiche concernenti l&#8217;art. 138 Cost. Già in sede di assemblea costituente, infatti, era emersa la necessità di dover stabilire eventuali altre forme di immunità riguardanti la figura del Presidente della Repubblica attraverso leggi costituzionali. La legge ordinaria 123/08, conseguentemente, risultava essere illegittima. La Corte, in secondo luogo, ha ritenuto illogico il fatto che le prerogative dei Ministri in merito fossero state stabilite attraverso una legge costituzionale, mentre quelle del Premier tramite una legge ordinaria (la 123/08, appunto) ed ha, pertanto, dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale del Lodo Alfano.</p>
<p align="justify"><strong>Il ddl sul legittimo impedimento - </strong> Il ddl 889/C sul legittimo impedimento rappresenta, quanto meno formalmente, qualcosa di differente rispetto ai lodi prima analizzati. Si tratta, infatti, di una legge di interpretazione autentica ovvero di un atto legislativo emanato dal legislatore per indicare l&#8217;interpretazione corretta di un altro provvedimento normativo. Nell&#8217;unico articolo che la compone, il legislatore afferma cosa debba ritenersi legittimo impedimento in riferimento alle sole persone del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Si fornisce, in tal modo, l&#8217;interpretazione autentica dell&#8217;art. 420 ter c.p.p., ove si prevede che il giudice rinvii l&#8217;udienza nel caso in cui l&#8217;assenza dell&#8217;imputato sia dovuta al caso fortuito, alla forza maggiore od al legittimo impedimento, seppure in riferimento ai soli detentori del potere esecutivo. La locuzione legittimo impedimento di cui all&#8217;art. 420 ter c.p.p., tuttavia, in quanto nozione di ampio raggio, è già stata oggetto dell&#8217;interpretazione giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, ad esempio, ne ha riconosciuto l&#8217;operatività in riferimento alle funzioni di Parlamentare e Ministro della Repubblica. Si era affermato che i Deputati, i Senatori, ed i Ministri della Repubblica imputati in un procedimento penale avrebbero potuto ottenere un rinvio dell&#8217;udienza se fossero risultati assenti a causa di impegni rientranti nelle funzioni proprie dei loro mandati. Si era, in altre parole, riconosciuto ai detentori del potere legislativo ed esecutivo la possibilità di subire un affievolimento, quanto meno temporaneo, del loro diritto di difesa, in ragione della delicatezza e dell&#8217;importanza delle funzioni che erano chiamati a svolgere. In riferimento ai Ministri della Repubblica, pertanto, il ddl in oggetto risulta essere  ultroneo ed inutile, poiché perviene a conclusioni che gli interpreti avevano già raggiunto. Esso, al  contrario, prevedendo che il legittimo impedimento operi automaticamente in relazione al Premier ed ai Ministri, sovverte l&#8217;equilibrio istituzionale potenziando le figure dei detentori del potere esecutivo a discapito, ad esempio, dei Parlamentari. Se, infatti, precedentemente si era ritenuto che l&#8217;esercizio delle funzioni direttamente connesse con il potere legislativo costituisse legittimo impedimento, successivamente all&#8217;entrata in vigore della legge corrispondente al ddl 889/C, ciò non potrà più sostenersi sulla base del principio ubi voluit dixit. La giurisprudenza potrebbe, in altre parole, sostenere che se il legislatore avesse voluto riconoscere ed aderire all&#8217;evoluzione giurisprudenziale in relazione ai detentori del potere legislativo, così come ha fatto con i Ministri ed il Premier, avrebbe operato nel ddl <font color="#993366">un riferimento anche ai primi.</font></p>
<p align="justify"><strong>Ilaria Salvemme</strong></p>
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		<title>In piazza con il Tricolore</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Questa deve essere la rivolta dei giusti, di coloro che non usano lo scudo fiscale, di coloro che non chiedono leggine per aggirare la legge, di coloro che credono profondamente nella Costituzione. Andiamo in piazza con l’ottimismo di chi sa che arriverà un giorno in cui tutto questo scempio di democrazia finirà. Ci vorrà del tempo, ma la storia passata e recente del nostro Paese è segnata da momenti che hanno contribuito a costruire e rafforzare la nostra democrazia, pensiamo al referendum del 2 giugno del 1946 e più di recente pensiamo al referendum costituzionale del giugno del 2006 con il quale gli italiani, con una maggioranza larghissima, hanno bocciato la riforma della Costituzione varata dal Governo Berlusconi. Ci vorrà pazienza e la consapevolezza che i danni di questi 15 anni non spariranno con una bacchetta magica. Non possiamo, però, rassegnarci, non possiamo consegnare definitivamente il nostro bellissimo Paese nelle mani di chi quotidianamente dimostra di non amarlo e di non rispettarne le norme sancite nella sua <font color="#993366">Carta fondamentale</font>.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">  <!--EndFragment--></p>
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		<title>La Costituzione: sostantivo femminile</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Il diritto di voto delle donne. La parità tra uomo e donna è una rivendicazione costante fatta dalla donna per quanto riguarda il godimento dei diritti fondamentali e delle libertà. Il superamento delle differenze di trattamento tra uomo e donna risale al 1946, anno in cui, in attuazione del decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1945, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/02/images.jpg" alt="images.jpg" align="left" /><font color="#99cc00"><strong>Il diritto di voto delle donne. </strong></font>La parità tra uomo e donna è una rivendicazione costante fatta dalla donna per quanto riguarda il godimento dei diritti fondamentali e delle libertà. Il superamento delle differenze di trattamento tra uomo e donna risale al 1946, anno in cui, in attuazione del decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1945, &#8220;il voto è esteso alle donne&#8221;. Le donne avevano ottenuto l&#8217;elettorato attivo, ma si lasciavano dubbi circa quello passivo, per cui nel 1946 si precisava con un decreto che esse potevano essere elette (elettorato passivo). E&#8217; così che le donne, il 2 giugno 1946, si presentano alle urne per la scelta tra Monarchia e Repubblica, contraddicendo le aspettative che prevedevano una scarsa affluenza delle stesse. Infatti, l&#8217;89% delle donne si reca a votare, in linea con la partecipazione elettorale maschile, e il 51% di esse vota per la DC mentre il 30% vota per il PCI. Senza il loro voto, sostennero molti sociologi statistici, gli equilibri politici sarebbero stati molto diversi (e probabilmente a vincere sarebbe stato il Fronte Popolare). L&#8217;Italia del secondo dopoguerra è caratterizzata da una forte presenza femminile, anche se meno marcata di oggi: non far votare le donne sarebbe stato grave in quanto la maggioranza della popolazione non avrebbe potuto incidere sulle scelte politiche. Riconoscerle il voto era inoltre un atto dovuto: esse, infatti, mentre gli uomini stavano al fronte, avevano iniziato a lavorare nelle fabbriche e nei campi, mandando avanti il Paese, avevano fondato la Croce Rossa, curavano i feriti di guerra&#8230; Tale diritto  lo troviamo espresso all&#8217;art 48 Cost., il quale sancisce che  &#8220;sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. [&#8230;]&#8221;.</p>
<p align="justify"><strong>Costituente e stesura della Carta. </strong>In occasione del referendum del 1946 furono designate anche le donne che poi avrebbero partecipato alla Costituente: 21 donne su 510 rappresentanti (9 comuniste, 2 socialiste, 9 democristiane e 1 dell&#8217;uomo qualunque). Nella nostra Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si vede l&#8217;influenza delle donne. Esse si dovettero scontrare in primis con la legislazione precedente, ovvero le leggi del codice penale del 1931 ( cd. &#8220;Codice Rocco&#8221;) e il codice civile del 1942, che affermavano la cultura della potestà maritale, la patria potestà, criminalizzavano l&#8217;aborto e gli anticoncezionali e ammettevano l&#8217;attenuante per il delitto d&#8217;onore commesso solo dall&#8217;uomo tradito. Questi i punti cardine delle battaglie delle donne per vedere riconosciuti i loro diritti sia a livello formale, ovvero nella Costituzione e nelle successive leggi, che a livello sostanziale, nell&#8217;applicazione della nostra Carta. Questa seconda fase durò fino agli anni &#8216;70, anni in cui le donne iniziarono a battersi per importanti diritti quali la legalizzazione dell&#8217;aborto, la parità salariale, il divorzio, basati sulla Suprema Legge. In fase di stesura della Carta il fare politica delle donne vede il sostegno degli uomini di partito, non avendo esse i numeri per poter incidere nell&#8217;approvazione degli articoli. L&#8217;influenza delle donne la si evince in particolare negli artt.  2, 3, 29, 30, 31, 37, 48, 51, 117 Cost. ma si riferiscono ad esse anche articoli ascrivibili genericamente al cittadino, come l&#8217;art. 1 (sovranità popolare), l&#8217;art. 13 (l&#8217;inviolabilità della libertà personale: l&#8217;habeas corpus), l&#8217;art. 21 (diritto di manifestare il proprio pensiero. Articolo creato soprattutto per le donne, che fino ad allora non potevano obiettare le idee del padre o del marito, e soprattutto non potevano esprimere le proprie idee: esse dovevano solo occuparsi del privato, e i mariti dovevano occuparsi della res publica.), l&#8217;art. 32 (diritto alla salute; diritto di rifiutare le cure), l&#8217; art. 34 (diritto all&#8217;istruzione).</p>
<p align="justify"><a href="http://www.giovaniperlacostituzione.it/2010/02/16/la-costituzione-sostantivo-femminile/#more-71">Leggi tutto l&#8217;articolo </a>di <strong>Valentina Greco</strong></p>
<p align="justify"> <a href="http://www.giovaniperlacostituzione.it/2010/02/16/la-costituzione-sostantivo-femminile/#more-71" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
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		<title>I NOSTRI PRIMI 5 ANNI&#8230;SIETE TUTTI INVITATI!</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[
 GIOVANI PER LA COSTITUZIONE, 5 ANNI DOPO
BILANCI E IDEE PER IL FUTURO
&#160;
Introduce:
Davide DOSE, Presidente di Giovani per la Costituzione
Tavola rotonda con:
Alessandro PACE – costituzionalista - l’importanza dell’insegnamento della costituzione nelle scuole
Massimo RENDINA – presidente ANPI Roma - Giovani, memoria e Costituzione
Renato MAZZUCA - Sindaco di San Giovanni in Persiceto (Bologna) - Il valore dell&#8217;esperienza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center" align="center"><a href="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/01/logo-gxc-1.jpg" title="logo-gxc-1.jpg"><img src="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/01/logo-gxc-1.jpg" alt="logo-gxc-1.jpg" align="top" height="100" width="179" /></a></p>
<h1 align="center"> <strong>GIOVANI PER LA</strong><strong> COSTITUZIONE, 5 ANNI DOPO</strong></h1>
<h2 align="center">BILANCI E IDEE PER IL FUTURO</h2>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">Introduce:</p>
<p align="center"><strong>Davide DOSE</strong>, Presidente di Giovani per la Costituzione</p>
<p align="center">Tavola rotonda con:</p>
<p align="center"><strong>Alessandro PACE</strong> – costituzionalista - l’importanza dell’insegnamento della costituzione nelle scuole</p>
<p align="center"><strong>Massimo RENDINA</strong> – presidente ANPI Roma - Giovani, memoria e Costituzione</p>
<p align="center"><strong>Renato MAZZUCA</strong> - Sindaco di San Giovanni in Persiceto (Bologna) - Il valore dell&#8217;esperienza di San Giovanni in Persiceto con i Giovani per la Costituzione</p>
<p align="center"><strong>Sonia CAMPRINI</strong> - Assessore di San Giovanni in Persiceto (Bologna) - I progetti realizzati nelle scuole di San Giovanni e dei Comuni di &#8220;Terre d&#8217;Acqua&#8221;</p>
<p align="center"><strong>Della PASSARELLI</strong> – Sinnos casa editrice di “Lorenzo e la Costituzione&#8221;</p>
<p align="center"><strong>Michele FRANCAVIGLIA</strong> - Giovani per la costituzione, progetto carcere, con <strong>Augusto GUERRIERI</strong>– ass.univ. “Liberi dagli Stereotipi”, casa di reclusione di Rebibbia</p>
<p align="center"> Coordina:</p>
<p align="center"><strong>Mattia STELLA</strong> – fondatore Giovani per la Costituzione</p>
<p align="center">Sarà presente:</p>
<p align="center">Il Presidente Emerito della Repubblica</p>
<h2 align="center"><strong>Oscar Luigi SCALFARO</strong></h2>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2010 - ORE 17.30<br />
SALA DELLE COLONNE, PALAZZO MARINI<br />
VIA POLI 12 – ROMA<br />
</strong><br />
Si prega di confermare la presenza all’indirizzo info chiocciola giovaniperlacostituzione.it  - Per gli uomini è obbligatoria la giacca</p>
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		<title>Processo breve, ma ingiusto</title>
		<link>http://www.giovaniperlacostituzione.it/2010/01/18/processo-breve-ma-ingiusto/</link>
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		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Il disegno di legge 1880/S c.d. “sul processo breve”, nato all’indomani dell’abrogazione del c.d. lodo Alfano da parte della Corte Costituzionale, ha dato adito a numerose polemiche e querelles che hanno visto il guardasigilli contrapporsi all’Associazione Nazionale Magistrati e al Consiglio Superiore della Magistratura. Dibattito, quello appena descritto, che la stampa ha riportato trascurando di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/01/processo-ingiusto.jpg" title="processo-ingiusto.jpg"><img src="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/01/processo-ingiusto.jpg" alt="processo-ingiusto.jpg" align="right" height="177" width="253" /></a><font color="#99cc00">Il disegno di legge 1880/S </font>c.d. “sul processo breve”, nato all’indomani dell’abrogazione del c.d. lodo Alfano da parte della Corte Costituzionale, ha dato adito a numerose polemiche e querelles che hanno visto il guardasigilli contrapporsi all’Associazione Nazionale Magistrati e al Consiglio Superiore della Magistratura. Dibattito, quello appena descritto, che la stampa ha riportato trascurando di analizzare accuratamente il testo normativo al fine di garantirne una maggiore comprensione. Solo in tal modo, infatti, sarebbe possibile capire se davvero il DDL in oggetto sia una legge ad personam, in grado di favorire pochi cittadini e pregiudicarne molti impegnati a difendere le proprie posizioni giuridiche nelle sedi opportune. Se così fosse violerebbe una delle norme di fondamentale importanza contenute nella Carta Costituzionale, all’art. 24, comma 1: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».</p>
<p align="justify"><strong>Il DDL N. 1880/S -</strong> Il legislatore porta da tre a due anni l’intervallo temporale entro il quale un processo civile o penale deve definirsi, perché la sua durata possa dirsi ragionevole. Per raggiungere tale obiettivo nel processo civile, l’art. 1 del disegno di legge modifica l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. Legge Pinto, sull’equo indennizzo. In ambito penale, invece, l’art. 2 introduce l’art. 346 bis nel codice di procedura, ovvero l’istituto della estinzione del processo per irragionevole durata.</p>
<p align="justify"><strong><br />
LA LEGGE PINTO E L&#8217;ART. 81 DELLA COSTITUZIONE -</strong> Un’analisi accurata non può non partire dalla legge 89/01, c.d. legge Pinto, introdotta nell’ordinamento italiano dietro pressione del legislatore europeo. La legge Pinto garantisce, attraverso norme di natura sostanziale e processuale, la possibilità di essere risarciti del danno subito a causa del ritardo con il quale un processo è stato definito. Indennizzo da corrispondersi, naturalmente, da parte dello Stato. Il DDL 1880/S si propone di ridurre gli indennizzi dovuti, con conseguente risparmio per lo Stato, attraverso la riduzione della durata dei processi. Meta difficile da conquistare se, senza alcuna flessibilità, si definisce giusto un processo avente durata pari od inferiore a due anni. Il principio di eguaglianza e ragionevolezza contenuto nell’art. 3 della Costituzione, il cui corollario principale prevede che non possano trattarsi in maniera eguale situazioni differenti, comporterebbe la necessità di individuare l’intervallo temporale entro il quale decidere una controversia, in maniera differenziata e sulla base delle situazioni giuridiche alla sua base. Non si comprende, inoltre, perchè nell’art. 1 del DDL 1880/S si introduca la possibilità di presentare richieste di equo indennizzo per i processi in corso da più di due anni. Tale norma, oltre a mal raccordarsi con il principio secondo cui le leggi possono disporre solo per l’avvenire, delegittima in primo luogo il lavoro dei giudici. I tempi dei rinvii o quelli concernenti la celebrazione delle udienze, infatti, sono frutto di loro decisioni ponderate al caso concreto, pertanto il legislatore interviene a censurare scelte fatte nel momento in cui non doveva rispettare il termine massimo di due anni. Alla luce degli elementi sino ad ora riportati, dunque, deve ritenersi che una simile legge produrrà un aumento significativo e non una diminuzione delle richieste di equo indennizzo con conseguente aggravamento della spesa per lo Stato. Ai sensi dell’art. 81, comma 4 della Costituzione, tuttavia, «una legge che importi nuove o maggiori spese  deve indicare i mezzi per farvi fronte». Il disegno di legge in oggetto, al contrario, quanto meno nel testo odierno, non reca simili indicazioni.</p>
<p align="justify"><strong><br />
IL PROCESSO PENALE -</strong> Il secondo articolo del DDL 1880/S introduce nel processo penale l’istituto dell’estinzione del processo, una sorta di prescrizione processuale che obbliga il Giudice, allo scadere del termine prestabilito, ad emettere una sentenza di non doversi procedere, che costituisce, altresì, il presupposto per l’operatività del divieto di un secondo grado di giudizio. Deve sottolinearsi, in merito, il particolare computo degli intervalli temporali nei diversi gradi del giudizio. Si prevede, infatti, che ogni grado debba concludersi nel termine di due anni. Nel primo i due anni si calcolano a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., da collocarsi al termine delle indagini preliminari e prima dell’udienza preliminare, ove prevista. Nel secondo grado, invece, ed in quello di legittimità, i due anni decorrono dalla pronuncia del dispositivo della sentenza nel grado di giudizio precedente. Nel grado d’appello, cioè, il termine decorrerà dal giorno della pronuncia del giudizio di primo grado, comprendendo, quindi, anche i giorni necessari per il deposito della motivazione e per l’impugnazione. In tal modo, tuttavia,  il legislatore riduce notevolmente il termine effettivo di durata del processo. Più ragionevole sarebbe stato, invece, far decorrere i termini, a partire dalla prima udienza. L’estinzione processuale, ove divenisse una legge, si applicherebbe ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ed a quelli in quel momento in corso nel primo grado, i quali abbiano ad oggetto reati che prevedano una pena massima di dieci anni, ove l’imputato non sia già stato condannato ad una pena detentiva, non sia un delinquente od un contravventore abituale o professionale.<br />
<strong><br />
I REATI INDIVIDUATI - </strong>Nel calderone di questa riforma finirebbero, se si lasciasse il discrimine della pena massima di dieci anni, reati quali il peculato, la corruzione, l’abuso d’ufficio, la falsa testimonianza, la frode processuale, i maltrattamenti in famiglia, l’omicidio colposo tranne nei casi in cui esso sia stato provocato contravvenendo a norme del Codice della Strada o per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, la violenza sessuale, la truffa, l’appropriazione indebita, i reati in materia di imposte dirette e IVA; senza che tale elenco possa considerarsi esaustivo.<br />
Lo Stato, dunque, rinuncerebbe a perseguirli nel caso in cui il processo avesse una durata maggiore ai due anni prestabiliti.</p>
<p align="justify"><strong><br />
GLI ARTICOLI 3, 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE - </strong>Quanto sino ad ora riportato permette di comprendere come il DDL c.d. sul processo breve sia discriminante sia nei confronti degli imputati che delle parti offese. Non appare in piena armonia con l’art. 3 della Costituzione poiché a situazioni eguali non corrispondono eguali trattamenti dato che, a parità di reati commessi, i processi penali a carico di imputati non aventi precedenti si estinguerebbero, mentre quelli a carico di imputati che li abbiano dovrebbero continuare. Inoltre la personalità dell’imputato, i suoi precedenti, la sua capacità a delinquere, la professionalità e l’abitualità, dovrebbero venire alla luce soltanto nella fase decisionale del processo ai fini dell’applicazione della pena. Ai sensi dell’art. 133 c.p., infatti, essi costituiscono dei parametri che il giudice utilizza per orientarsi tra le sanzioni minima e massima previste dalla fattispecie penale. Si pensi, poi, alla denegata giustizia, con buona pace dell’art. 24 della Costituzione Italiana, nei confronti  delle persone offese da reati quali i maltrattamenti familiari, la violenza sessuale o l’omicidio colposo derivante da colpa professionale (le c.d. colpe mediche), (nella maggior parte dei casi non commessi da delinquenti abituali o professionali) od agli effetti nei confronti dello Stato, bene giuridico da tutelare nei suoi organi e nelle sue articolazioni, in molte delle fattispecie penali  precedentemente elencate (il peculato, la corruzione, la falsa testimonianza, la frode processuale). I processi aventi ad oggetto i reati suesposti rischierebbero di non giungere mai ad una pronuncia, nonostante nell’ordinamento italiano vada attualmente delineandosi il diritto ad ottenere una sentenza di merito.</p>
<p align="justify">Può un processo breve a tutti i costi dirsi giusto?</p>
<p align="justify">L’art. 111, comma 2, della Costituzione Italiana dispone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.».<br />
Esso, dunque, è giusto, se coniuga due elementi: la parità delle parti, intesa come parità di strumenti e di azioni e la ragionevole durata. Se solo a quest’ultima, invece, si rivolgessero le attenzioni degli operatori del diritto, non potrebbe dirsi giusto. Non può dimenticarsi, in ultimo, che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto applicando nel migliore dei modi le norme già esistenti, si pensi all’art. 132 bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, ove viene disposto «nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare». Per attuare il giusto processo nei lineamenti tracciati dal legislatore costituzionale, pertanto, non occorrerebbero leggi asistematiche come il DDL 1880/S rischia di essere se non accompagnato da una riforma organica del diritto penale sostanziale e processuale, quanto piuttosto l’incremento delle risorse umane, considerando che i posti vacanti tra le file della magistratura ordinaria <font color="#993366">sono oltre 1100.</font></p>
<p align="justify"><strong> Ilaria Salvemme, Giovani per la Costituzione</strong></p>
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		<title>Insieme per la Costituzione</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 03:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[“Giovani confidate nell’Italia. Confidate nella sua fortuna se sarà sorretta dalla vostra disciplina e dal vostro coraggio: confidate nell’Italia che deve vivere per la gioia e il decoro del mondo, nell’Italia che non può cadere in servitù senza che si oscuri la civiltà delle genti. In questo giorno 9 novembre dell’anno 1943 in nome di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/01/screen-capture-41.png" title="screen-capture-41.png"><img src="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2010/01/screen-capture-41.png" alt="screen-capture-41.png" align="right" height="207" width="221" /></a><font color="#99cc00">“Giovani</font> confidate nell’Italia. Confidate nella sua fortuna se sarà sorretta dalla vostra disciplina e dal vostro coraggio: confidate nell’Italia che deve vivere per la gioia e il decoro del mondo, nell’Italia che non può cadere in servitù senza che si oscuri la civiltà delle genti. In questo giorno 9 novembre dell’anno 1943 in nome di questa Italia dei lavoratori, degli artisti, degli scienziati, io dichiaro aperto l’anno 722° dell’Università padovana”.</p>
<p align="justify"> Con queste parole Concetto Marchesi inaugurò l’anno accademico dell’Università di Padova, aprendolo non nel nome del Re e del regime ma del popolo italiano. Pochi giorni dopo il grande latinista e futuro membro dell’Assemblea Costituente si dimise da Rettore con parole durissime contro il regime fascista. Dico in premessa che non intendo usare questa citazione per sostenere che in Italia ci sia un dittatura, anzi reputo profondamente sbagliata una tale affermazione. Piuttosto uso le parole di Marchesi, quell’esortazione ai giovani che lui fa, per rivolgermi ai tanti miei coetanei impegnati in iniziative sociali, civili e politiche. Scrivo a questo vasto e ricco mondo di ragazze e ragazzi per chiedere un duplice impegno.</p>
<p align="justify"> Il Primo. Essere giovani in questo Paese non è cosa semplice, molti accreditati osservatori economici, tra questi Tito Boeri, chiaramente stanno denunciando che sono le nuove generazioni a pagare il prezzo più alto della crisi economica in atto. La funzione dei ragazzi impegnati a vario titolo e modo nella comunità politica e sociale è duplice: da un lato, lottare per ridurre le diseguaglianze sostanziali che affliggono la nostra generazione, dall’altro, immaginare un radicale cambiamento della democrazia nel nostro Paese. Proprio in relazione a questo secondo obiettivo è facile osservare che lo stato di salute della democrazia italiana non sia dei migliori. La democrazia si è via via ridotta ad un rapporto diretto ed unilaterale tra “Capo” e “popolo” determinando così la morte di tutte le istanze intermedie, funzionali ad un sano sviluppo di una democrazia matura. Ogni questione di interesse generale diventa una prova muscolare tra buoni e cattivi, tra guelfi e ghibellini, tra chi sta con il “Capo” e chi contro di lui. Una democrazia ridotta ai minimi termini, banalizzata, tutta concentrata sui vizi e le virtù di un capo piuttosto che di un altro, il tutto centrifugato dai palinsesti televisivi che fanno la vera cultura italiana. Una democrazia sempre più illiberale, sia nel campo delle libertà civili che in quello economico dove troppo spesso l’interesse corporativo soffoca la libera determinazione del futuro professionale di migliaia di giovani. Imputare tale degenerazione al solo Silvio Berlusconi è da sciocchi, lui ha dato un contributo determinante ma quantomeno su tutti gli altri attuali protagonisti della vita politica italiana pesa una grave e dolosa omissione, se non addirittura una piena condivisione di tale degenerazione. Di fronte a questo scenario occorre riflettere e condividere un comune sforzo per ridare pieno significato alla parola democrazia, sottraendola alle sabbie mobili della sua banalizzazione. Se da un lato internet e i social network possono fungere da detonatore per una riappropriazione della democrazia, dall’altra però occorre recuperare il valore dei luoghi fisici nei quali si fa materialmente la democrazia e dei metodi propri di essa che non si esauriscono nel circuito della rappresentanza, guardando alle nuove forme di democrazia partecipata sino alla dimensione della cittadinanza attiva che su circoscritti ambiti del vivere sociale si fa Stato.</p>
<p align="justify">Il secondo invito che faccio è da inquadrare nella battaglia per la piena attuazione della Costituzione, declinando in senso propositivo questo impegno, evitando in tal modo di recintarsi dentro una mera attività di difesa. La Costituzione andrà difesa nel momento in cui ci saranno interventi legislativi che ne colpiranno i principi irrinunciabili. Tra questi c’è la forma repubblicana del nostro Stato, la centralità del Parlamento, la sovranità popolare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla stessa Carta, il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la libera manifestazione del pensiero, la centralità del lavoro sia esso dipendente o autonomo.<br />
Di fronte a possibili stravolgimenti di taluno di questi principi, la risposta dovrà essere ferma e netta, ma compito di chi, giovane, si impegna nella e per la comunità dovrà essere anche di realizzare quelle parti della Costituzione che fino ad oggi sono rimaste inapplicate nella vita di tutti i giorni.</p>
<p align="justify"> Un tale duplice invito deve per sua natura rivolgersi a tutti, non essendo ammissibile l’evocazione di una sorta di “partito” della Costituzione. La Carta è di tutti gli italiani e nessuno può usarla come vessillo “di parte”. Tanto più se la si vuole difendere, bisogna prima di tutto rivendicare la valenza trasversale ed universale del suo contenuto.<br />
Spero che presto si possa arrivare ad un manifesto generazionale per la democrazia e <font color="#993366">la Costituzione.</font></p>
<p><strong>Mattia Stella, Giovani per la Costituzione</strong></p>
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		<item>
		<title>Ricette democratiche per tempi migliori</title>
		<link>http://www.giovaniperlacostituzione.it/2009/12/29/dove-va-il-costituzionalismo/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Documento programmatico del CRS (Centro per la Riforma dello Stato)
Crisi della politica e crisi della democrazia si stanno intrecciando in modo perverso. Sciogliere il nodo o tagliarlo? La solita ingegneria istituzionale, o alternativa di sistema politico?
La crisi della democrazia in Italia si sta ancor più approfondendo e coinvolge culture, soggetti, poteri, ordinamento. Le deboli istituzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2009/12/caln-2010-bub.jpg" title="caln-2010-bub.jpg"><img src="http://www.giovaniperlacostituzione.it/wp-content/uploads/2009/12/caln-2010-bub.jpg" alt="caln-2010-bub.jpg" align="left" height="206" width="232" /></a>Documento programmatico del <a href="http://www.centroriformastato.org/crs2/index.php">CRS </a>(Centro per la Riforma dello Stato)</p>
<p align="justify"><font color="#99cc00">Crisi della politica</font> e crisi della democrazia si stanno intrecciando in modo perverso. Sciogliere il nodo o tagliarlo? La solita ingegneria istituzionale, o alternativa di sistema politico?</p>
<p align="justify">La crisi della democrazia in Italia si sta ancor più approfondendo e coinvolge culture, soggetti, poteri, ordinamento. Le deboli istituzioni della rappresentanza sono minacciate da scorciatoie leaderistiche che impongono drastiche contrazioni della funzione storica delle assemblee elettive. Le semplificazioni plebiscitarie e populistiche svuotano in profondità il parlamento e rendono del tutto retorica la stessa nozione classica di sfera pubblica generale. L’illusione che dalla rigida contrapposizione tra partiti e società civile, parlamento e leadership autorevole nascesse una efficace democrazia governante è del tutto naufragata. Il restringimento dei momenti istituzionali dell’azione politica rende opaca la stessa presenza dei cittadini e dell’associazionismo civico nello spazio pubblico ormai residuale. L’inaridimento dei canali di partecipazione in passato aperti attraverso i partiti non è stato contrastato e con la estrema personalizzazione della politica si assiste anzi ad una drastica caduta delle mediazioni sociali e istituzionali. L’eclissi dei partiti e la crisi della funzione di integrazione sociale svolta dai sindacati nel corso dell’esperienza repubblicana hanno approfondito il malessere di una democrazia nella quale il momento elettorale si è caricato di una valenza ultraplebiscitaria all’insegna di uno sbiadito schematismo bipolare. Si è affermata in questi anni una pallida democrazia elettorale di investitura nella quale, alla stanca retorica della avvenuta restituzione dello scettro al cittadino, corrisponde la reale sottrazione agli elettori del potere di votare la lista preferita, a causa del grottesco gioco di un illogico intreccio di soglie di sbarramento. Con il perverso meccanismo della lista bloccata agli elettori è tolto persino il potere minimale di scegliere la persona del proprio rappresentante.</p>
<p align="justify">Gli effetti che ricadono sul sistema parlamentare sono devastanti. Con una torsione verticistica della governabilità che non ha raffronti nelle altre democrazie europee, al parlamento è negato il potere di discutere e decidere. La decisione politica è ormai un campo riservato al solo livello dell’esecutivo che opera in condizioni di continua emergenza e ricorre all’abuso della decretazione d’urgenza e al ricorso smodato alla questione di fiducia. Con il declino del partito di massa e con la crisi della rappresentanza, la politica viene ridotta a gioco elitario, sempre più subalterno alle rivendicazioni dei più potenti gruppi economici e mediatici e non riesce più a intercettare i bisogni della società. Alla crisi della funzione epocale della politica non si risponde affatto con la proliferazione di una molteplicità di autorità indipendenti o con le intermittenti illusioni regressive di grandi riforme del sistema di governo.</p>
<p align="justify">La crisi della democrazia può essere contrastata solo con le risorse e con le risposte di un ritrovato costituzionalismo democratico. Va rimessa in campo una riflessione seria sull’idea di partito: sulle sue forme storiche, novecentesche, sulle ragioni di un’indubbia crisi di insediamento, di credibilità, di appartenenza popolari e anche di eticità dei ceti politici che il partito era chiamato a selezionare. Vanno però preliminarmente a sua volta liquidati tutti i tentativi recenti che, con operazioni culturalmente deboli e politicamente perdenti, hanno teso a liquidare la forma- partito. Questo passaggio è fondamentale per la ripresa di una piena agibilità democratica del sistema politico.</p>
<p align="justify">Partiti fortemente insediati sul territorio e capaci di mobilitazione sociale non solo esercitano un ruolo positivo nel processo di decisione democratica, ma sono anche veicoli vincenti nelle competizioni elettorali. Soltanto un rinnovato partito degli iscritti radicato nel paese e capace di autonomia culturale può riattivare le funzioni del rapporto Stato-società assicurando la organizzazione degli interessi collettivi nella prospettiva della decisione pubblica e la selezione delle classi dirigenti sottratta al trasformismo e alle scorciatoie mediatiche. Assolutamente prioritaria è la riforma del sistema elettorale. E’ proprio la legge elettorale il fattore che più di altri condiziona il funzionamento concreto delle regole istituzionali. Una riforma della legge elettorale si impone anche in considerazione di termini più strettamente giuridico -costituzionali (per gli evidenti vizi di legittimità che - come adombrato dalla stessa Corte costituzionale - affliggono la normativa vigente). E’ indispensabile un sistema elettorale che sappia rappresentare (consentendo la scelta effettiva delle persone dei rappresentanti e migliorando la qualità del personale politico) e al tempo stesso rilegittimare le istituzioni evitando un eccesso di frammentazione con l’assunzione di responsabilità politiche chiare di fronte agli elettori.</p>
<p align="justify">Gli obiettivi strategici di un rilancio di una politica di massa capace di democrazia non potranno neppure essere sfiorati se non si sconfigge alla radice la grave deriva culturale che, anche a sinistra, ha alimentato in questi anni la retorica della semplificazione e della legittimazione popolare dei governi in un quadro del tutto deformante di democrazia immediata. Un costituzionalismo democratico è oggi una necessità vitale per arrestare il declino civile e politico dell’Italia. La democrazia italiana si trova dinanzi a un bivio: o trova le forze sociali, culturali e politiche per imporre una alternativa di sistema politico o si rassegna alla degenerazione del vivere collettivo e al degrado istituzionale. Occorre, oltre a ponderati interventi efficaci sul terreno delle regole, una classe politica culturalmente ed eticamente attrezzata, che abbia uno scatto di identità e di consapevolezza storica circa<font color="#993366"> i suoi compiti</font>.</p>
<p class="subtitolo" align="justify"><em>Documento presentato dal CRS (</em><em>Centro per la Riforma dello Stato </em><em>) al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 30 novembre 2009</em></p>
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		<title>Un appello per Rudra</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:59:40 +0000</pubDate>
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Un appello a sostegno di Rudra Bianzino, nella speranza che lo Stato italiano si occupi della sua storia
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<p><a href="http://www.radicali.it/appello_bianzino/form.php" target="_blank"><font color="#99cc00">Un appello</font> </a>a sostegno di Rudra Bianzino, nella speranza che lo Stato italiano si occupi della sua <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YHQ_nHuFUKQ"><font color="#800080">storia</font></a></p>
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