La Costituzione: sostantivo femminile
Il diritto di voto delle donne. La parità tra uomo e donna è una rivendicazione costante fatta dalla donna per quanto riguarda il godimento dei diritti fondamentali e delle libertà. Il superamento delle differenze di trattamento tra uomo e donna risale al 1946, anno in cui, in attuazione del decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1945, “il voto è esteso alle donne”. Le donne avevano ottenuto l’elettorato attivo, ma si lasciavano dubbi circa quello passivo, per cui nel 1946 si precisava con un decreto che esse potevano essere elette (elettorato passivo). E’ così che le donne, il 2 giugno 1946, si presentano alle urne per la scelta tra Monarchia e Repubblica, contraddicendo le aspettative che prevedevano una scarsa affluenza delle stesse. Infatti, l’89% delle donne si reca a votare, in linea con la partecipazione elettorale maschile, e il 51% di esse vota per la DC mentre il 30% vota per il PCI. Senza il loro voto, sostennero molti sociologi statistici, gli equilibri politici sarebbero stati molto diversi (e probabilmente a vincere sarebbe stato il Fronte Popolare). L’Italia del secondo dopoguerra è caratterizzata da una forte presenza femminile, anche se meno marcata di oggi: non far votare le donne sarebbe stato grave in quanto la maggioranza della popolazione non avrebbe potuto incidere sulle scelte politiche. Riconoscerle il voto era inoltre un atto dovuto: esse, infatti, mentre gli uomini stavano al fronte, avevano iniziato a lavorare nelle fabbriche e nei campi, mandando avanti il Paese, avevano fondato la Croce Rossa, curavano i feriti di guerra… Tale diritto lo troviamo espresso all’art 48 Cost., il quale sancisce che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. […]”.
Costituente e stesura della Carta. In occasione del referendum del 1946 furono designate anche le donne che poi avrebbero partecipato alla Costituente: 21 donne su 510 rappresentanti (9 comuniste, 2 socialiste, 9 democristiane e 1 dell’uomo qualunque). Nella nostra Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si vede l’influenza delle donne. Esse si dovettero scontrare in primis con la legislazione precedente, ovvero le leggi del codice penale del 1931 ( cd. “Codice Rocco”) e il codice civile del 1942, che affermavano la cultura della potestà maritale, la patria potestà, criminalizzavano l’aborto e gli anticoncezionali e ammettevano l’attenuante per il delitto d’onore commesso solo dall’uomo tradito. Questi i punti cardine delle battaglie delle donne per vedere riconosciuti i loro diritti sia a livello formale, ovvero nella Costituzione e nelle successive leggi, che a livello sostanziale, nell’applicazione della nostra Carta. Questa seconda fase durò fino agli anni ‘70, anni in cui le donne iniziarono a battersi per importanti diritti quali la legalizzazione dell’aborto, la parità salariale, il divorzio, basati sulla Suprema Legge. In fase di stesura della Carta il fare politica delle donne vede il sostegno degli uomini di partito, non avendo esse i numeri per poter incidere nell’approvazione degli articoli. L’influenza delle donne la si evince in particolare negli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37, 48, 51, 117 Cost. ma si riferiscono ad esse anche articoli ascrivibili genericamente al cittadino, come l’art. 1 (sovranità popolare), l’art. 13 (l’inviolabilità della libertà personale: l’habeas corpus), l’art. 21 (diritto di manifestare il proprio pensiero. Articolo creato soprattutto per le donne, che fino ad allora non potevano obiettare le idee del padre o del marito, e soprattutto non potevano esprimere le proprie idee: esse dovevano solo occuparsi del privato, e i mariti dovevano occuparsi della res publica.), l’art. 32 (diritto alla salute; diritto di rifiutare le cure), l’ art. 34 (diritto all’istruzione).
Leggi tutto l’articolo di Valentina Greco
Art. 2 Cost., la parità dei sessi e i diritti inviolabili dell’uomo. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”: da una prima lettura si nota subito che compare la parola “uomo”. Essa è indicativa non del sesso, ma dell’accezione essere umano, di cui sia uomini che donne ne sono espressione: si sancisce quindi la parità fra i sessi. Sulla base dei diritti inviolabili dell’uomo, contestualmente ad altri diritti costituzionalmente garantiti, sono state varate leggi come la L. 194/’78, che sancisce l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e la pillola anticoncezionale. Tale legge fu molto contestata, al punto da chiamare i cittadini alle urne nel 1981 per decidere se abrogarla o meno. La legge si tenne, perché questo fu il risultato del referendum. Ancor oggi questa legge viene contestata: infatti, anche recentemente si è cercato di mettere in cattiva luce l’IVG, con una campagna lesiva della dignità della donna.
E’ inoltre introdotto in tale contesto il tema della violenza di genere e l’obiettivo che i diritti umani delle donne diventino oggetto di attività delle Nazioni Unite. Nella Conferenza di Pechino del 1995 si pongono come obiettivi la valorizzazione della differenza di genere, l’empowerment e il mainstreaming, e viene anche riconosciuto il diritto sessuale e riproduttivo della donna. Ma in ambito nazionale dovremmo aspettare il 1996 per vedere approvata una legge sulla violenza sulle donne: la L. 66/96. Il tema è tornato lo scorso inverno alla ribalta e spesso viene associato al decreto-legge 11/2009, meglio noto come “pacchetto sicurezza” o “pacchetto antistupri”, il quale nasce dall’esigenza di dare risposte concrete anche al “problema” dell’immigrazione, identificata spesso come causa prima del degrado urbano e sociale. Il cd. “pacchetto sicurezza” non tiene forse troppo conto di una ricerca ISTAT del 2006, dalla quale si evince che circa il 70% delle violenze avvengono tra le mura domestiche, per opera di partner o ex partner; il restante 30% avviene nei luoghi di lavoro, nelle strade… Da questa ricerca si deduce che il maggior problema delle donne non è la sicurezza fuori di casa, ma dentro casa. A ciò si aggiungono violenze meno note, ma altrettanto lesive della dignità delle donne: le violenze fisiche, psicologiche, economiche, lo stalking (approvato in anticipo col cd. decreto sicurezza), e il mobbing.
Altra legge che si vara, in virtù dell’art. 2 Cost. e teoricamente a favore delle donne, è la L. 40/2004 (procreazione assistita): tale battaglia, le donne, l’hanno persa. La legge in oggetto è applicabile solo ai casi di sterilità, ma non anche alle coppie portatrici di malattie geneticamente ereditarie o di malattie sessualmente trasmissibili; obbliga la donna a non interrompere il trattamento sanitario, e quindi a non interrompere il proprio consenso, se l’ovulo è già stato fecondato, scavalcando diritti garantiti costituzionalmente (artt. 32, comma 2, e 2) in favore di un principio etico cattolico che afferma che con la fecondazione inizia la vita. La cd. L. 40 vieta inoltre la ricerca sulle cellule staminali embrionali, riprendendo ancora una volta un principio etico cattolico secondo cui non è dignitoso fare ricerca su una vita umana: si sfugge però a questo limite facendo ricerca con le cellule staminali provenienti dall’estero, rendendo possibile la scoperta di nuove cure per certe malattie molto debilitanti per vite che sono tali anche, e soprattutto, dal punto di vista scientifico.
I diritti delle donne come diritti umani. L’art. 3 Cost. afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizionamenti personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”: il principio di libertà ed uguaglianza senza distinzione di genere, sancito da quest’articolo e dal cd. art. 2 Cost., lo si ritrova anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo del 1948. I diritti delle donne sono diritti umani. In particolare la Repubblica Italiana deve, di fatto, rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono tale uguaglianza: si aggiunge al riconoscimento del diritto l’azione positiva.
Donne e lavoro. Al secondo comma dell’art. 4 Cost. troviamo un’importante affermazione per ciò che concerne le donne: viene data la definizione del lavoro riproduttivo, da sempre riconosciuto come tipico lavoro delle donne, ancor prima di quello produttivo. Si sancisce, quindi, che esiste anche il lavoro di riproduzione sociale, non solo il lavoro di produzione: quest’ ultimo è retribuito ed è svolto sia da donne che da uomini, mentre il lavoro di riproduzione sociale non è retribuito, e nei fatti viene svolto solo dalle donne per una media di 5 ore al giorno e consiste sostanzialmente nella cura di figli, mariti, anziani. Secondo il dettame della nostra Costituzione il lavoro di riproduzione sociale, il quale concorre al “progresso spirituale della società”, è al pari di quello di produzione. E allora, provocatoriamente, qualcuno domanda perché non sia retribuito. Ciò che è certo, è che il 35,7% delle donne, in Italia, fatica a conciliare lavoro produttivo e riproduttivo. IL suddetto articolo esprime, inoltre, chiaramente che il lavoro è un diritto, oltre che un dovere, e la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono di accedere a tale diritto: recita, infatti, che”la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”.
La L. 903/77 sancisce la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, in ottemperanza all’art. 37 Cost. che afferma che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.[…]” Parità che ad oggi non sembra essere raggiunta. Attualmente in Italia sono occupati il 71,3% degli uomini e il 46,9% delle donne. Sebbene queste ultime costituiscano il 55% delle laureate, il differenziale salariale o pay gap, in media con la linea europea, è del 15%: ciò è dovuto alla segregazione orizzontale, che impedisce alle donne di accedere ad alcuni tipi di carriera, malgrado formalmente non vi sia nessuna legge che ne impedisca l’accesso; e alla segregazione verticale, che impedisce a queste ultime di arrivare negli organi decisionali. E’ il cosiddetto tetto di cristallo: ne sono esempio le percentuali degli organi decisionali e dei maggiori enti italiani. Sulla base della L. 125/91 si è soliti, inoltre, distinguere le discriminazioni dirette, secondo le quali una persona viene discriminata in ragione del suo sesso, dalle discriminazioni indirette, secondo cui un principio, una norma o una procedura che sembra apparentemente neutra comporta discriminazione per l’altro sesso. Tali discriminazioni vengono spesso menzionate nel caso di ricorso in giudizio. Nella suddetta legge vengono anche istituiti il Comitato Nazionale Pari Opportunità, le Consigliere di Parità a livello nazionale, regionale e provinciale, con funzione di promozione e controllo dei principi di uguaglianza di opportunità di non discriminazione nel mondo del lavoro. In ambito europeo, la direttiva 75/117/CEE sancisce la parità di remunerazione: in presenza di lavoro uguale o di valore uguale, deve essere retribuito nello stesso modo a uomini e a donne. Il principio di non discriminazione in ambito lavorativo, a livello europeo, si basa sull’art. 13 del Trattato di Amsterdam, la Carta di Nizza del 2000 e una serie di direttive. L’UE si occupa di queste tematiche sostanzialmente in due modi: con l’hard law, ovvero una normativa vincolante per gli Stati membri, e il soft law, che ha carattere di indirizzo. Trovano qui spazio le azioni positive. La SEO di Lisbona - Strategia Europea per l’occupazione - si pone come obiettivo che il tasso di occupazione femminile raggiunga il 60% entro il 2010, con delle tappe intermedie. Per arrivare a tale dato bisogna incrementare la loro occupazione: le donne disoccupate sono il 9,7% contro il 7,8% degli uomini. Tale articolo tratta, inoltre, un altro tema oggi al centro dell’attenzione: il tema dell’equiparazione dell’età pensionabile delle donne rispetto a quella degli uomini. L’Unione Europea invita l’Italia ad allinearsi all’Europa in merito. E il governo sembra recepire. D’altra parte, invece, femministe, sindacati e partiti politici obiettano che le donne lavorano più degli uomini, in quanto il loro lavoro non si limita all’ufficio, ma la cura della casa e della famiglia gravano tutte sulla donna (il cd. lavoro di riproduzione sociale). E in più, a causa del differenziale salariale, che peraltro si riflette anche nelle pensioni, le donne non riescono a raggiungere i medesimi contributi degli uomini, che spesso riescono ad andare in pensione, di fatto, prima dei 65 anni.
Donne, pubblici uffici e cariche elettive. L’art. 51 Cost. recita “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”. I cittadini possono accedere ai pubblici uffici: la Carta dava questa linea di diritto, ma la legge che stabiliva i requisiti per accedervi non esisteva. Le donne dovettero, infatti, attendere il 1963 per essere ammesse in magistratura. Ma ciò non bastava: di fatto, alle donne era ancora preclusa un’uguaglianza sostanziale, non solo per ciò che concerneva i pubblici uffici ma anche per le cariche elettive. E così, nel 2001, fu votata la legge costituzionale che modificava il Titolo V della Costituzione ( le norme inerenti alle Regioni, tra le altre): la L. 3/2001, secondo la quale si ammette la competenza concorrente in tema di pari opportunità tra Stato e Regioni mediante azioni positive ( art. 117 Cost., comma 6: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.”). Fino ad allora giuridicamente non c’erano divieti o discriminazioni, ma sul piano di fatto le donne non sono mai state Presidenti della Repubblica, Presidenti del Consiglio, e così via… Le donne erano e sono tutt’ora eleggibili, ma le donne elette sono poche: esse sono pari a circa un terzo del Parlamento e dal momento che il Parlamento è l’organo di rappresentanza della società civile, composta per il 55% da donne, si ha un deficit di democrazia. Più volte, negli anni ‘90, si è tentato di risolvere il problema: una soluzione fu trovata nelle liste bloccate. Le prime reazioni negative a questa soluzione sono imputabili all’organo costituzionale: è significativa in tal senso la sent. Corte Cost. 422/95. Quest’ultima giudica incostituzionali tali liste sulla base degli artt. 3, 1° comma, 49 e 51 Cost. sostenendo che la legge elettorale di una Regione, il Molise, il quale aveva previsto che un terzo dei candidati alle elezioni doveva essere di sesso diverso dagli altri due terzi, vincolava la libertà dei partiti politici: la legge era quindi illegittima. Poi arrivarono le leggi del 2001 e del 2003: le azioni positive. Nel 2003 il ragionamento fu riproposto da un’altra Regione, la Valle d’Aosta. La corte cambia la precedente giurisprudenza, alla luce delle riforme costituzionali: la legge era ora conforme alla Costituzione (sent. Corte Cost. 49/2003). Oggi non c’è più il voto di preferenza: si viene eletti secondo l’ordine numerico delle liste di partito. Questo significa che se le donne stanno agli ultimi posti non saranno mai elette. Andrebbe stabilito un principio di alternanza, ma nessuno l’ha mai fatto: non si sa se mai si farà una legge. Anche per le elezioni europee la questione è molto controversa. Nel 2006, L. 3660, si introducono nel nostro ordinamento le cd. quote rosa, ovvero si sancisce la presenza di una certa percentuale di donne fissando un minimo o una proporzione da rispettare per entrambi i sessi nelle elezioni politiche,amministrative, nei partiti, e così via… Si sostiene che questa legge sia stata varata più per ottemperare le direttive e i regolamenti comunitari che i dettati costituzionali del nostro ordinamento.
Donne, matrimonio e maternità. “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”: così l’art. 29 Cost. col quale si dichiara l’ eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ma ciò non bastava. Nel 1969 si emanò, così, la legge Fortuna- Baslini, con la quale si sanciva la libertà di divorziare dal proprio coniuge. E tale iniziativa poteva anche essere compiuta dalla moglie (L. 898/70). Tale legge suscitò un forte dibattito nella società, al punto che nel 1974 ci fu un referendum per abrogare tale legge: vinse il no col 59% dei voti, sostenuto principalmente da PCI e PSI. La legge rimase in vigore, e ora nel 67% dei casi è la moglie a chiedere il divorzio. Inoltre con la battaglia sul diritto di famiglia, che viene riformato nel 1975, marito e moglie hanno i medesimi diritti e doveri (uguaglianza giuridica): obbligo reciproco alla fedeltà, assistenza morale e materiale, comunione dei beni, abolizione della dote, l’attribuzione della patria potestà ad entrambi i genitori, la conservazione del proprio cognome; altra importante conquista di quello stesso anno è l’introduzione dei consultori familiari (L. 405/75). In particolare, in merito alla cd. patria potestà affidata ad entrambi i genitori, l’art. 30 Cost. afferma che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”: dalla lettura dell’articolo si denota anche il diritto delle bambine ad essere istruite, al pari dei bambini.
Significativo è il riconoscimento del diritto della donne di essere madre e di essere tutelata, espresso dall’art. 31 Cost., il quale afferma che “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Nel 1971 viene così approvata, sulla base di questo diritto, la legge sulle lavoratrici madri, e vengono istituiti gli asili comunali, per permettere alle madri lavoratrici di conciliare cura della famiglia e lavoro. Di fatto, il Welfare italiano non permette di conciliare le due cose: infatti, nel 46% dei casi, le donne, dopo il primo figlio, richiedono il part time, e qualche volta non rientrano nel mercato del lavoro. Per incentivare l’occupazione femminile si è così deciso nel Consiglio di Barcellona del 2002 che gli Stati membri offrano servizi di asili nido per bambini da 0 a 3 anni per il 33% (l’Italia è al 9,9%), e per bambini da 3 a 6 anni per il 90% . Nel 2010 ci sarà una relazione di valutazione della SEO di Lisbona, la quale ci fornirà ulteriori dati sui quali far convergere la nostra attenzione per una migliore politica di genere in ambito del lavoro, e del connesso Welfare: si evince, infatti, dai dati attuali che laddove lo Stato non fornisce un buon Welfare, le donne si fanno carico di esso, sacrificando la loro autodeterminazione. In base all’art. 31 Cost., l’Italia, inoltre, recepisce una direttiva europea varando una legge, la L. 53/2000, che istituisce i cd. congedi parentali paventando l’idea che essi siano presi sia dalle madri che dai padri. Di fatto sono le madri che, nella maggior parte dei casi, li prendono: avendo uno stipendio inferiore ai mariti, a parità di lavoro, ad esse verranno in proporzione decurtati meno soldi dallo stipendio stesso, e nella società odierna ciò incide nel bilancio familiare, specie quando il bimbo è piccolo e necessita della richiesta dei congedi parentali più di una volta al mese.
Concludendo, potremmo osservare che la società di oggi, la realtà che viviamo, ci dimostra che la Costituzione ha delle buone basi per vedere applicati i diritti delle donne e una reale opportunità di parità di trattamento rispetto all’altro sesso. Si potrebbe inoltre dire che la Costituzione è vivente e che mancano solo delle buone leggi che la applichino. Certo è che la società odierna è profondamente mutata e spesso le donne, prese dai loro problemi e dalla sfiducia nei confronti della politica che attraversa il nostro Paese, non hanno la voglia, la forza o il tempo di organizzarsi per far valere i loro diritti, in mancanza di una classe politica che le rappresenti, come provocatoriamente qualcuno osserva. D’altro lato taluno sostiene, altrettanto provocatoriamente, che esse ci credono più, o almeno così sembra. In tale contesto, il cammino verso la parità e l’acquisizione di diritti inseriti in una politica di genere appare ancora molto lungo, purtroppo.
Valentina Greco -Giovani per la Costituzione
Filed under: Uncategorized